Il 24 novembre 2023, la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (C/2023/1190) chiarimenti e risposte alle domande principali riguardanti le nuove normative sull'etichettatura del vino. Questo comunicato affronta questioni essenziali relative ai Regolamenti rivisti 1308/2013 e 2019/33 e introduce alcuni nuovi requisiti significativi.
Un elemento chiave delle nuove norme è il posizionamento delle informazioni obbligatorie. Queste informazioni devono ora essere tutte disposte "nello stesso campo visivo" sull'etichetta della bottiglia di vino. Esistono alcune eccezioni, ad esempio per le informazioni sull'importatore, il numero di lotto o la data di scadenza minima per i vini dealcolizzati.
Un'attenzione particolare è riservata alla lista degli ingredienti. È necessaria un'intestazione chiara con la parola "Ingredienti" all'inizio. Questa lista deve includere tutti gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che potrebbero causare allergie, che sono stati utilizzati nella produzione e che sono ancora presenti nel prodotto finito. È interessante notare che i lieviti non rientrano tra queste sostanze, mentre il mosto d'uva concentrato o il saccarosio per l'arricchimento devono essere considerati. Le sostanze allergeniche devono essere distinte dal resto degli ingredienti con un carattere tipografico diverso, come il grassetto.
Un altro aspetto importante riguarda l'uso dei codici QR. Sebbene la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale possano essere fornite tramite E-Label o codice QR, non è più sufficiente contrassegnare il codice QR con un simbolo o un termine generico, come una "i" per informazione. La nuova normativa richiede che i codici QR siano chiaramente rappresentati al consumatore in relazione al contenuto, ovvero le informazioni obbligatorie. Di conseguenza, le informazioni fornite tramite codice QR sull'etichetta devono essere accompagnate da un'intestazione specifica, in particolare la parola "Ingredienti".
È stato inoltre ribadito a quali vini si applicano i nuovi obblighi di etichettatura:
In linea di principio, queste nuove dichiarazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini commercializzati a partire dalla data stabilita nel Regolamento (UE) 2021/2117, ovvero dall'8 dicembre 2023. Tuttavia, i vini "prodotti" prima di tale data possono continuare a essere commercializzati secondo le norme di etichettatura in vigore prima dell'8 dicembre 2023, fino a esaurimento scorte.
Un vino è considerato "prodotto" in questo contesto se soddisfa le caratteristiche e i requisiti della sua categoria enologica.
In breve: i vini fermi la cui fermentazione è completata rientrano negli obblighi di etichettatura a partire dalla vendemmia 2024.
I vini spumanti o i vin brulé, la cui fermentazione finale o aromatizzazione avviene dopo l'8 dicembre 2023, sono già soggetti ai nuovi obblighi di etichettatura.
Cosa significa per voi
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